Composizione del collegio consultivo tecnico (nominativi) e CV dei componenti
L’Azienda Ospedaliera non ha, ad oggi, dovuto ricorrere alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all’ art. 215 D.lgs n. 36/2023 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023, modificati dall’art. 62 lett. b. del D.lgs n. 209/2024, che ha sostituito il secondo periodo dell’art. 215 comma 1 D.lgs n. 36/2023; conseguentemente, rimane fermo l’obbligo di costituzione del Collegio per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, con la precisazione che devono intendersi incluse anche quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato
Responsabile di contenuto
Dirigente Struttura Complessa Provveditorato Economato, Dirigente Struttura Complessa Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica
25/05/2026
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